SECONDA CATEGORIA. IL GIUDICE SPORTIVO

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CAMPIONATO Seconda categoria
GARE DEL 11/ 3/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO


ATLETICO SUPINO - VALLERADICE SORA Il Giudice Sportivo
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 170 del 15.3.2012;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della società VALLERADICE SORA e con il quale si deduce che la gara in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per una serie di discordanze riscontrate nella distinta di gara e per variazioni sulla stessa che l'arbitro non sarebbe venuto a conoscenza. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino.
- Esaminati gli atti ufficiali, le anomalie segnalate dalla reclamante non trovano riscontro.
Infatti, l'arbitro sul proprio referto, che come noto rappresenta fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 35 comma 1 del C.G.S., riferisce che la Società ATLETICO SUPINO ha sbagliato a trascrivere il nome del giocatore PIRRI ALESSANDRO (n.18) scrivendo al posto di quest'ultimo il nominativo di PIRRO DOMENICO (n.16).
L'arbitro conferma che ha provveduto ad identificare ambedue i calciatori.
Considerato quanto sopra
DELIBERA
- di respingere il reclamo proposto dalla Società VALLERADICE SORA.
- di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: ATLETICO SUPINO - VALLERADICE SORA 4-0
- di incamerare la tassa reclamo.
GARE DEL 14/ 3/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SORATTE - VIC FORMELLO Si da atto che la Società VIC FORMELLO non ha dato seguito al preannuncio telegrafico di reclamo in merito alla gara in epigrafe terminata con il seguente punteggio:
SORATTE - VIC FORMELLO 2 - 0.
La tassa va addebitata.
GARE DEL 18/ 3/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
VIS SGURGOLA - ATLETICO FUMONE Il Giudice Sportivo
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 177 del 22.3.2012;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società VIS SGURGOLA e con il quale si deduce che alla gara in epigrafe avrebbero preso parte alcuni calciatori della Società ATLETICO FUMONE in posizione irregolare.
Il reclamo è infondato, infatti, esaminati gli atti ufficiali si è rilevato che tutti i calciatori presenti nella lista della Società ATLETICO FUMONE sono regolarmente tesserati
PQM
DELIBERA
- di respingere il reclamo proposto dalla Società VIS SGURGOLA.
- di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: VIS SGURGOLA - ATLETICO FUMONE 1 - 2
La tassa reclamo va incamerata
‐ CRL 194/20 ‐
GARE DEL 25/ 3/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SUIO - PONZA Il Giudice Sportivo
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 187 del 29.3.2012;
La Società PONZA facendo seguito al rituale preannuncio, ha proposto nei termini reclamo in merito alla mancata disputa della gara a margine.
La reclamante pone in evidenza che non è stata in grado di raggiungere la località di Castelforte SUIO, sede dell’incontro, per annullamento del mezzo navale dalle h. 10 in servizio da Ponza a Formia della quale viene evidenziato attestato dall’Ufficio locale marittimo di Ponza.
Per tale motivo, la ricorrente chiede il riconoscimento dell’Istituto della causa di forza maggiore e quindi il recupero della gara oggetto del presente ricorso.
Questo Organo Giudicante, esaminata la probante documentazione rilasciata da Ente autorizzato, e sulla quale non ha nulla da obiettare.
Accertato quindi che possono essere prese in considerazione le doglianze avanzate dalla Società PONZA Visto l’art. 55 comma 1 e 2 delle NOIF
SI DECIDE
- di accogliere il ricorso presentato dalla Società PONZA di riconoscere quindi la sussistenza dell'Istituto della causa di Forza maggiore ordinando il recupero della gara di cui trattasi.
- si dà mandato al Comitato Regionale Lazio per i connessi adempimenti di competenza in ordine al recupero della gara.
La tassa va restituita.
GARE DEL 1/ 4/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
FABRICA CALCIO 2010 - CASPERIA 2006 Visto il rapporto arbitrale nel quale si evidenzia che al 7' del primo tempo, la Società CASPERIA 2006 che si era presentata in campo con n. 8 calciatori, rimaneva in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito nel comma 2 dell'art. 73 delle NOIF, e pertanto, l'arbitro sospendeva l'incontro sul risultato di 0-0 ; Osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della Società CASPERIA 2006 visto l'art. 17 comma 1 del CGS e 53 comma 2 delle NOIF
DECIDE
a) di infliggere alla Società CASPERIA 2006 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
FUTURA - VIRTUS GAVIGNANO Il Giudice Sportivo
- esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe, rileva quanto segue: - al 47mo del II tempo, l'arbitro espelleva dal terreno di gioco il calciatore DI TOMMASO CRISTIANO (FUTURA) per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva espressione offensiva. Allo stesso minuto entrava in campo il calciatore FALCONE ETTORE (FUTURA) che avvicinava l'arbitro e nel rivolgergli espressioni offensive e minacciose, lo aggrediva colpendolo con un violento pugno al volto (tra la mascella e l'orecchio sinistro) facendolo cadere a terra e procurandogli stordimento per alcuni minuti, dolore al capo e senso di vomito.
A tale episodio si riscontrava il plauso dei calciatori AQUINO DANILO e DI TOMMASO CRISTIANO (FUTURA) dando al proprio compagno plauso per il gesto violento compiuto contro il direttore di gara.
Interveniva una pattuglia della Polizia di Stato ed un'auto medica che accertavano le condizioni dell'arbitro, il quale, successivamente,si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Frascati, dove gli veniva diagnosticato trauma contusivo del volto guaribile in 3 gg s.c.
- A seguito di tale aggressione, l'arbitro sospendeva definitivamente gara al 47mo del II tempo sul seguente risultato:
FUTURA - VIRTUS GAVIGNANO 1 - 1
‐ CRL 194/21 ‐
- Considerato quanto sopra descritto, l'anticipata conclusione della gara deve essere attribuita alla Società FUTURA e, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del C.G.S.
DELIBERA
- di infliggere alla Società FUTURA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di EURO150.
- di squalificare i seguenti calciatori:
FUTURA
FALCONE ETTORE (FUTURA) fino al 31.12.2016.
DI TOMMASO CRISTIANO (FUTURA) per 4 gare effettive.
AQUINO DANILO (FUTURA) per 2 gare effettive.
PANTANELLO ANAGNI - VIVISORA Esaminati gli atti Ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe rileva che
- al 30º del II tempo, a seguito la realizzazione di una rete da parte della Società VIVISORA alcuni calciatori della Società PANTANELLO ANAGNI protestavano nei confronti dell'arbitro. Il calciatore nº 3 CIANCHELLI Paolo lo afferrava per un braccio e veniva espulso.
Nella circostanza, il calciatore nº 9 ROCCHI Mirko proferiva all'arbitro espressione offensiva e il calciatore nº 10 FABBRI Giandomenico lo strattonava per la maglia e lo spingeva con forza facendolo barcollare.
- Successivamente al provvedimento di espulsione, lo afferrava per un braccio stringendolo con forza. A seguito di tali aggressioni, l'arbitro non si trovava giustamente, nelle condizioni psicologiche di continuare la gara e la sospendeva definitivamente al 30º del II tempo sul seguente punteggio:
PANTANELLO ANAGNI - VIVISORA 1 - 1.
Nell'abbandonare il terreno di gioco l'arbitro veniva accerchiato nuovamente dal calciatori della Società PANTANELLO ANAGNI e nella ressa uno di questi, non identificato, vigliaccamente, colpiva il direttore di gara con un calcio ad un polpaccio provocandogli un fortissimo dolore che lo faceva quasi cadere per terra, mentre i calciatori CAMUSI Mauro e BOTTINI Matteo protestavano nei suoi confronti con arroganza e aggressività.
L'arbitro veniva soccorso e tutelato dai tesserati della Società VIVISORA. A fine gara, l'arbitro era costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale di Anagni che gli riscontrava trauma contusivo gamba destra guaribile in 4 gg. s.c.
Sostenitori della Società PANTANELLO ANAGNI rivolgevano all'arbitro espressioni offensive e propri dirigenti non hanno manifestato solidarietà all'arbitro non offrendo la dovuta assistenza ai sensi dell'art. 1 comma 1 del CGS
Dall'esposizione dei fatti, così come sopra riportati la responsabilità della sospensione definitiva della gara deve essere attribuita alla Società PANTANELLO ANAGNI e per l'effetto ai sensi dell'art. 17 comma 4 lett. b) del CGS
DELIBERA
- di infliggere alla Società PANTANELLO ANAGNI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di Euro 400
- di inibire il dirigente ASCENZI Vincenzo (PANTANELLO ANAGNI) fino al 27/4/2012
- di squalificare i sottoelencati calciatori della Società PANTANELLO ANAGNI:
FABBRI GIANDOMENICO fino al 30/6/2012
CIANCHELLI PAOLO per tre gare effettive
ROCCHI MIRKO per due gare effettive
CAMUSI MAURO per una gara effettiva
BOTTINI MATTEO per una gara effettiva
CAMUSI MAURO fino al 30.03.2015 - calciatore facente funzione di Capitano della squadra perché un proprio compagno di squadra non identificato colpiva con un calcio ad un polpaccio l'arbitro procurandogli un fortissimo dolore che lo faceva quasi cadere a terra. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 3 comma 2 del CGS che recita testualmente "Il calciatore che funge da Capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi in danno degli Ufficiali di Gara da un calciatore della propria squadra non identificato.
‐ CRL 194/22 ‐
La sanzione cessa di avere esecuzione nel momento in cui è COMUNQUE INDIVIDUATO L'AUTORE DELL'ATTO".
PODIUM - PRO CALCIO CITTA DUCALE Visto il rapporto arbitrale nel quale si evidenzia che al 20' del primo tempo, la Società PRO CALCIO CITTA DUCALE che si era presentata in campo con n. 9 calciatori, rimaneva in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito nel comma 2 dell'art. 73 delle NOIF, e pertanto, l'arbitro sospendeva l'incontro sul risultato di 2-0 a favore della squadra PODIUM ;
Osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della Società PRO CALCIO CITTA DUCALE visto l'art. 17 comma 1 del CGS e 53 comma 2 delle NOIF SI
DECIDE
a) di infliggere alla Società PRO CALCIO CITTA DUCALE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
GARE DEL 31/ 3/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 100,00 PRIMAVALLE Perché propri sostenitori nel corso della gara, rivolgevano all'arbitro espressioni offensive.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 5/2012
PALLASINI CHRISTIAN
(CSL SOCCER)
Perché, a fine gara, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive per motivi di razza.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CECCARELLI MASSIMILIANO
(CSL SOCCER)
MINNI DANIELE
(PRIMAVALLE)
CARLI GIORGIO
(VIGILI URBANI ROMA)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
PORCHIANELLO MARCO
(CSL SOCCER)
ANCILLAO CLAUDIO
(PRAENESTE CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)
REGNANI GIAN PIERO
(CSL SOCCER)
TAGLIANI STEVE
(CSL SOCCER)
TIBURZI SIMONE
(PRIMAVALLE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
SANNINO FRANCESCO
(CSL SOCCER)
SCERBO POLVERATO DENNY
(DOPOLAVORO FERROVIARIO)
FATONE NICOLA
(VIGILI URBANI ROMA)
MAIORINO LUIGI
(VIGILI URBANI ROMA)
PALESCANDOLO TRECA NICOLO
(VIGILI URBANI ROMA)
‐ CRL 194/23 ‐
GARE DEL 1/ 4/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 200,00 REAL MONTELANICO Perché propri sostenitori nel corso della gara rivolgevano all'arbitro espressioni offensive.
Per indebita presenza di un estraneo sulla panchina che offendeva il portiere della squadra avversaria.
Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.
Euro 150,00 CAMPO BOARIO FL S.R.L. Perché alla fine del primo tempo,persona qualificatasi Presidente della Società entrava indebitamente negli spogliatoi e si rifiutava di abbandonare detti locali L'arbitro, a tutela della propria incolumità, chiedeva l'intervento d ella Forza Pubblica. Per tale motivo è stato prolungato il periodo di riposo.
Euro 100,00 AMATORIALE BASSIANO A.S.D Perché propri sostenitori rivolgevano frasi irriguardose nei confronti dell'arbitro durante la gara.
Euro 100,00 ANTICOLI CORRADO Perché, propri sostenitori, per tutta la durata della gara, rivolgevano offese all'arbitro.
Euro 100,00 ATLETICO BAINSIZZA Perché propri sostenitori, nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano, all'arbitro espressioni offensive e minacciose.
Euro 100,00 ATLETICO COLLE SALARIO Perché propri sostenitori, per tutta la durata della gara rivolgevano ai calciatori della squadra avversaria espressioni minacciose. Si rendeva necessario l'intervento della Forza Pubblica.
Euro 100,00 AURORA VODICE SPORT CLUB Perché propri sostenitori, nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano, all'arbitro espressioni offensive e minacciose.
Euro 100,00 REAL CASILINO Perché propri sostenitori, nel corso del II tempo di gioco, rivolgevano ripetutamente all'arbitro espressioni offensive e minacciose.
Euro 100,00 SPORTING CLUB SEGNI Perché propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano all'arbitro espressioni offensive e minacciose.
Euro 50,00 SUIO Perché propri sostenitori, nel corso della gara in più occasioni rivolgevano all'arbitro espressioni offensive.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 4/2012
PICA ALBERTO
(VICO NEL LAZIO)
Perché, a fine gara, avvicinava l'arbitro rivolgendogli espressioni minacciose.
‐ CRL 194/24 ‐
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 4/2012
ZAMBIGLI ETTORE
(ATLETICO MARANOLA)
AQUILINI BORGIA
(COMUNALE MONTORIO ROMANO)
PIETRANGELI ANTONELLO
(DOGANELLA CALCIO)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.
AMMONIZIONE E DIFFIDA
DI POFI GIAMPIERO
(CAMPO BOARIO FL S.R.L.)
CRECCO MARCO
(VEROLI)
Per comportamento non regolamentare.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2012
LUGLIO GIOVANNI
(ATLETICO MARANOLA)
Per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco tentando di colpire con un calcio l'arbitro non riuscendovi perché schivato, nella circostanza gli rivolgeva quindi espressioni offensive.
SQUALIFICA FINO AL 27/ 4/2012
PORCARI DIEGO
(CORCOLLE)
Per proteste nei confronti dell'arbitro e per aver proferito espressioni blasfeme.
COMPARELLI EDUARDO
(REAL MONTELANICO)
Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro dall'esterno del recinto di gioco reiterava tale comportamento.
SQUALIFICA FINO AL 24/ 4/2012
SQUALIFICA FINO AL 20/ 4/2012
ZEGA ALESSANDRO
(SPORTING GENZANO)
PIETRUZZELLA FABRIZIO
(TEAM NUOVA FLORIDA 2005)
LAMARUCCIOLA FRANCO
(ATLETICO COLLE SALARIO)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 31/ 10/2012
MACCHIONI ALESSANDRO
(ATLETICO TORBELLAMONACA)
Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva espressioni offensive e minacciose quindi tentava di colpirlo con un pugno, non riuscendovi perché trattenuto dai propri calciatori.
Usciva lentamente dal terreno di gioco, reiterando le minacce nei confronti dell'arbitro ed istigava i propri calciatori a comportamenti violenti. Rimaneva quindi nel recinto di gioco ancora minacciando l'arbitro.
Sanzione così determinata in considerazione del periodo di inattività agonistica.
SQUALIFICA FINO AL 27/ 4/2012
IANIRI ROBERTO
(CORI)
Per aver rivolto all'arbitro ed ad un calciatore avversario espressioni ingiuriose.
‐ CRL 194/25 ‐
SQUALIFICA FINO AL 20/ 4/2012
CARAPELLESE FRANCO
(VALLE MARTELLA CALCIO)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CECI FABIO
(ATLETICO FUMONE)
VENTO GIANPAOLO
(PRO FORMIA)
CICIANI STEFANO
(TEAM NUOVA FLORIDA 2005)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.
A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 4/ 5/2012
FRISCIOTTI GIANCARLO
(VILLA ADRIANA)
Allontanato per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva offese e minacce.
SQUALIFICA FINO AL 27/ 4/2012
FELICI FRANCESCO
(SPORTING CLUB SEGNI)
Per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco e
sbattendo la bandierina a terra rivolgeva all'arbitro espressioni offensive e minacciose.
GUERRIERI LORENZO
(VELINIA)
Perché, a fine gara, provocava e minacciava un calciatore avversario tentando di spingerlo.
SQUALIFICA FINO AL 23/ 4/2012
LEGGIERO ALBERTO
(VIRTUS SCAURI)
Perché, in segno di protesta nei confronti dell'arbitro, abbandonava senza autorizzazione la propria posizione.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 31/10/2012
MOCCIA PASQUALE
(ATLETICO TORBELLAMONACA)
Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di colpire l'arbitro con un pugno. Durante il secondo tempo, lanciava in campo un tavolino di plastica che cadeva a poca distanza da un avversario.
SQUALIFICA FINO AL 31/ 7/2012
DIMARTINO GIUSEPPE
(CELLENO)
Espulso per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare gli lanciava contro il pallone, senza tuttavia colpirlo.
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2012
EVANGELISTI GIANNI
(VEROLI)
Perché, dopo che l'arbitro ha convalidato una rete della squadra avversaria, in segno di protesta lo spingeva con forza facendolo indietreggiare, nel contempo gli rivolgeva espressioni irriguardose.
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
‐ CRL 194/26 ‐
IACOBELLI ALESSANDRO
(VICO NEL LAZIO)
Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, avvicinava l'arbitro rivolendogli espressioni offensive. Tentava quindi di aggredirlo non riuscendovi perché trattenuto dai propri compagni di squadra. ritardava l'uscita dal terreno di gioco.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
DALLA LIBERA SIMONE
(REAL BOCCEA)
Per aver colpito con un violento calcio alle gambe un calciatore avversario che cadeva in terra. Quindi lo colpiva ancora con un pugno sul torace.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI DOMENICO TIZIANO
(ATLETICO CINQUINA)
FAIELLA EMANUELE
(AURORA VODICE SPORT CLUB)
DE ROSA STEFANO
(BORGOROSSO F.C. 1919)
FANI LEONELLO
(PRO CALCIO ANGUILLARA)
CARBONE EMANUELE
(LIBERTAS PORTONACCIO)
LI VELI VALERIO
(REAL BOCCEA)
SPERANZA UMBERTO
(RINASCITA)
GALATEO GIANNI
(ROCCASECCA DEI VOLSCI)
CARAPELLESE ARMANDO
(VALLE MARTELLA CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ROMAGNOLI GRAZIANO
(AMATORI PALIANO)
AMOROSO SALVATORE
(ATLETICO FUMONE)
POTENZIANI ALAIN
(ATLETICO FUMONE)
RAIMO DANILO
(ATLETICO FUMONE)
MANZI CRISTIANO
(ATLETICO LITTORIA)
CARTA ALESSANDRO
(ATLETICO MARANOLA)
MARCIANO PAOLO
(ATLETICO MARANOLA)
MINCHELLA SALVATORE
(ATLETICO MARANOLA)
MORBIDELLI MARIO
(BORBONA CALCIO)
COLUCCI CHRISTIAN
(BORGHESIANA)
MANGIAPELO FRANCESCO
(BORGO S.MARIA)
PERNICE IGNAZIO
(CAMPODIMELE)
VERTICCHIO CRISTIAN
(CAMPOVERDE)
GIRACE VINCENZO
(CITTA DI POMEZIA)
D INNOCENTI DANILO
(COLLE DI FUORI)
MOSCHETTI MICHELE
(COMUNALE MONTORIO ROMANO)
PROIETTI FARINELLI DANIELE
(DIVINO AMORE VIRTUS)
LALLI MARCO
(DOPOLAVORO COTRAL MET.RO.)
TADDEI GIORGIO
(DOPOLAVORO COTRAL MET.RO.)
SCACCIA MATTEO
(FROSINONE 2000)
TORA FRANCESCO
(GIULIANELLO CALCIO)
CONSOLI FRANCESCO
(LA SETINA)
CONTI DANILO
(LITTORIA CALCIO)
LAHRACH HIMAD
(MAGLIANESE)
SANTOPONTE TOMMASO
(MUNICIPIO ROMA III)
SCIUME EMANUELE
(NUOVA CASETTE)
MAZZITELLI LUCA
(NUOVA POLISP. DE ROSSI)
SCIUTO DARIO
(NUOVO COS LATINA)
MOLON DAMIANO
(PALIDORO)
BOTTINI MATTEO
(PANTANELLO ANAGNI)
PECIAROLO ALESSIO
(PEGASO A.S.D.)
LUCIANI MEMMO
(PESCOROCCHIANO)
PITORRI LUCA
(POGGIO SAN LORENZO)
DE VIVO SIMONE
(POMEZIA S.R.L.)
GUGLIELMI GIAN MARCO
(POMEZIA S.R.L.)
TOCCI ANTONIO
(PRIVERNO LEPINI)
CORSETTI SANDRO
(RE COLLATINO)
DALLA LIBERA STEFANO
(REAL BOCCEA)
FEDERICI DIEGO
(REAL CASILINO)
NECCIA DAMIANO
(REAL COLLEFERRO)
BERNARDINETTI OMAR
(REAL MONTENERO MOMPEO)
STATUTI ROBERTO
(REAL MONTENERO MOMPEO)
GIORDANO LUCA
(SABAZIA CALCIO)
NAPOLEONE ANDREA
(SALTO CICOLANO)
MARTORELLI MARCO
(SANT ELPIDIO)
CAPOTONDI GIAMPIERO
(SORATTE)
ZITELLI MARCO
(SPORTING GENZANO)
ROSSILLO LORIS
(SUIO)
ADDUCCHIO DANIELE
(TIRRENO)
SACCONI ROBERTO
(1952 VILLALBA)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2013
MARTUSCIELLO FRANCESCO
(PRO FORMIA)
Perché, a fine gara, teneva nei confronti di un avversario comportamento gravemente minaccioso.
Alla notifica del provvedimento disciplinare aggrediva l'arbitro e, nonostante fosse trattenuto dai propri compagni di squadra, si divincolava sferrandogli un calcio che riusciva a schivare ma veniva, però, colpito ad una mano. Nella circostanza ripeteva al direttore di gara gravi minacce.
‐ CRL 194/27 ‐
SQUALIFICA PER CINQUE GARE
CONOCCHIA MANUEL
(REAL BOCCEA)
Perché,a fine gara,avvicinava un avversario e lo colpiva con un violento pugno sul volto procurandogli fuoriuscita di sangue dal labbro. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. c
SQUALIFICA PER TRE GARE
GENTILI ETTORE
(REAL BOCCEA)
Perché, a fine gara, avvicinava un calciatore avversario afferrandolo per il collo e nella circostanza lo minacciava.
ONOFRI GIANMARCO
(REAL MONTELANICO)
Calciatore in lista, ma non in panchina, si posizionava in tribuna e per tutta la durata della gara, unitamente ai propri sostenitori, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive ed irriguardose.
BRAGALONE ANDREA
(VICO NEL LAZIO)
Perché, a fine gara, avvicinava l'arbitro e per tutto il tragitto fino all'ingresso degli spogliatoi gli rivolgeva espressioni offensive e minacciose.
SQUALIFICA PER DUE GARE
CHECCHI MARIO
(ERETUM)
Perché, a fine gara, rivolgeva all'arbitro espressioni gravemente offensive.
IACOBELLI ANTONIO
(VICO NEL LAZIO)
Perché, a fine gara, avvicinava l'arbitro rivolgendogli espressioni offensive.
SQUALIFICA PER UNA GARA
MACARI MICHELE
(CASALATTICO 1980)
Perché, a fine gara, spintonava a calciatore della squadra avversaria.
MASI EMILIANO
(GIULIANO DI ROMA)
Perché, a fine gara, spintonava un calciatore della squadra avversaria.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XI INFR
FILIPPI ALESSANDRO
(GIULIANO DI ROMA)
ZAPPATERRENO LUCA
(MONTASOLA)
COLASANTI ALESSIO
(MONTELEONE SABINO)
CANFORA ANDREA
(PRO CALCIO ANGUILLARA)
SARNINO AURELIO
(REAL VALMONTONE)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR
MACCIACCHERA ANTONIO
(ATLETICO LITTORIA)
POMPEI SILVANO
(CALCIO BASSANO ROMANO)
CERAFOGLI RAFFAELE
(CALCIO SUTRI)
MOSTACCIO JACOPO FRANCESC
(CAMPO BOARIO FL S.R.L.)
NAMI MARCO
(CELLENO)
CETRONI FABIO
(COLONNA)
IONA ROBERTO
(DOGANELLA CALCIO)
DI TRINCIA DANIELE
(ESPERIA)
TRINCA FABIO
(GARBATELLA)
CARBUTTI MARCO
(LITTORIA CALCIO)
GIULIANELLI FABIO
(MAR.NA CALCIO)
MASTROIACO STEFANO
(NUOVA CASETTE)
CHIAVETTA SIMONE
(PALIDORO)
DOLARI VINAY
(POGGIO SAN LORENZO)
TIBERTI EMILIANO
(PRO CALCIO ANGUILLARA)
LINTOZZI GIORGIO
(REAL COLLEVECCHIO)
ZULLI PIERLUIGI
(RES BLU 92 SRL)
LEANDRI MASSIMILIANO
(S.LORENZO N.)
VALENTINO DOMENICO
(SAN DONATO PONTINO)
ABBATELLI MARCO
(SETTEVILLE CASEROSSE)
BARTOLI ANDREA
(SORATTE)
DE SIMONE FLAVIO
(SPES MONTESACRO)
PICCHI IVAN
(TOR S.LORENZO)
MORO MARCO
(VALLE MARTELLA CALCIO)
CECCARELLI GIOVANNI
(VIS BRACCIANO F.C.)
COPAT MATTEO
(VIS JUVENTUTE TERRACINA)
D ORAZI MARCO
(2001 TUSCIA)
‐ CRL 194/28 ‐
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
ACUNZO DAVIDE
(ACHILLEA 2002)
MARTUCCI BARTOLOMEO
(AGORA FC)
ONORI UMBERTO
(AMATORIALE BASSIANO A.S.D)
PACINI FEDELE
(AMATORIALE BASSIANO A.S.D)
VINCI ALESSANDRO
(ARANOVA S.C.)
MAIONE GIUSEPPE
(ATLETICO BAINSIZZA)
BORTOLIN FAVIO ALEJANDRO
(ATLETICO LITTORIA)
CARAPELLESE FABIO
(ATLETICO ROMA XX)
BONACQUISTI FERNANDO
(ATLETICO SUPINO)
RONGA JACOPO
(ATLETICO TIVOLI)
CIFERRI ROBERTO
(ATLETICO TORBELLAMONACA)
LATINI LORIS
(BRAVETTA)
CRISTIANI ALESSANDRO
(CALCIO BASSANO ROMANO)
FOSSATELLI GIOVANNI
(CALCIO LEONESSA)
ATTIANI IGOR
(CASTEL SAN PIETRO ROMANO)
MOCCIA STEFANO
(CENTRO GIANO)
IACOBINO CARMELO
(CIRCOLO GUARDIADIFINANZA)
SCHIAVELLO CIRO
(CITTA DI APRILIA)
TASCHINI ANDREA
(CIVITELLA D AGLIANO)
GANDOLFO MARCO
(COLLE DI FUORI)
CUPELLINI ANDREA
(COLONNA)
RAGAGLIA WILLIAM
(COLONNA)
PANICO FEDERICO
(DOGANELLA CALCIO)
TERILLI MICHELE
(ESPERIA)
PINTI FRANCO
(FAITI 2004)
AVITABILE GAETANO
(FROSINONE 2000)
MERCURI SALVATORE
(FUTURA)
VAZZANA ALESSIO
(GARBATELLA)
LEONI GIANCARLO
(GINESTRA)
DE LISIO DANIELE
(LAMARO CINECITTA)
ABBALLE ALESSIO
(LIBERTAS PORTONACCIO)
LANFRANCO LUCA
(LIBERTAS PORTONACCIO)
(SEGUE) SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
TESTA FRANCESCO
(LICENZA)
INTORRELLA EDOARDO
(LUISS)
PALMIERI CLAUDIO
(NUOVA CASETTE)
DI NICOLA IVAN
(NUOVA LUNGHEZZA)
LUCAFERRI GIULIANO
(NUOVA POLISP. DE ROSSI)
MIGALA ADRIANO
(NUOVA POLISP. DE ROSSI)
DI RUBBO DANIELE
(NUOVO COS LATINA)
CHIOFALO DAVIDE
(PEGASO A.S.D.)
D INNOCENTI ENRICO
(POGGIO SAN LORENZO)
DE ANGELIS RICCARDO
(POGGIO SAN LORENZO)
MARCACCIO PAOLO
(POGGIO SAN LORENZO)
TRUONO FRANCESCO
(POLISPORTIVA CARSO)
MARTUSCIELLO FRANCESCO
(PRO FORMIA)
DE ANGELIS ANDREA
(RE COLLATINO)
LASCARO SIMONE
(RE COLLATINO)
GENESINI ANDREA
(REAL BOCCEA)
D AVANZO MARCO
(REAL COLLEFERRO)
PIETRANGELI ROBERTO
(REAL COLLEFERRO)
PANELLA FABIO
(REAL PONTECORVO)
LESI LORENZO
(REAL ROCCA DI PAPA)
ROCCHI DAVID
(SABAZIA CALCIO)
DI GIROLAMO BERARDINO
(SALTO CICOLANO)
MARESCA ANTONIO
(SANTAMARINELLESE)
MALATESTA MATTEO
(SORATTE)
MARULLA GIUSEPPE
(SPES MONTESACRO)
COLABUCCI LUCA
(SPORTING CLUB SEGNI)
DI MEO LUCA
(SPORTING CLUB SEGNI)
ROZZI CRISTIAN
(TEAM NUOVA FLORIDA 2005)
GROSSI SIMONE
(V. RECINE VELLETRI)
LA MONTAGNA GIOVANNI
(VALLE USTICA VICOVARO)
SGALIPPA ALESSIO
(VIC FORMELLO)
VARZI ROBERTO
(VIC FORMELLO)
BRAGALONE ANDREA
(VICO NEL LAZIO)
IACOBELLI ANTONIO
(VICO NEL LAZIO)
MASTRACCI SIMONE
(VICO NEL LAZIO)
MINGONI MANUEL
(VILLA ADRIANA)
CECCARINI EMANUELE
(VIRTUS MARTA)
HOXHA ERVIS
(VIRTUS MARTA)
TRIVELLONE DANIELE
(VIRTUS VIGNE NUOVE)
FENICI LEONARDO
(VIRTUS 4 STRADE 1997)

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